Sub Emendamento n. 68.1000/3 dell'emendamento 68.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 68.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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All'emendamento 68.1000, dopo il comma 21-quater sono aggiunti i seguenti:

        «21-quinquies, Al fine di consentire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, a decorrere dai 1º gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

        21-sexies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 21-quinquies. Nella determinazione dei criteri di riparto vengono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».