Proposta di modifica n. 87.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 87.
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testo emendamento del 30/11/17

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019,

        2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1º gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «279,8 milioni di euro» e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «370,3 milioni di euro per l'anno 2019, 300,6 milioni di euro per l'anno 2020, 299,1 milioni di euro per l'anno 2021, 299,1 milioni di euro per l'armo 2022, 297,5 milioni di euro per l'anno 2023, 297,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».