presentato il 30/11/2017 in V Bilancio del Senato da Stefano VACCARI (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 30/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 101-bis.
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991)
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.'';
b) all'articolo 36, comma 1:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''g) Capo d'Otranto Grotte Zinzulusa e Romanelli'';
2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ''o) Capo Spartivento''.
2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200,000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».