Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 32.0.11 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti dì provata esperienza e capacità operativa''.

            b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17.

(Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)

        1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

            a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

            b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.

            c) all'articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.

        2. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1''.

        2. L'organo competente ad amministrare il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n, 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato».