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Proposta di modifica n. 13.10 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Accolto
argomenti:    

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

        1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».