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Proposta di modifica n. 19.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Accolto
argomenti:  

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».