presentato il 30/11/2017 in V Bilancio del Senato da Francesco RUSSO (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 30/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)
1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.
3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».