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Articolo aggiuntivo n. 38.0.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

        "5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

                a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

                b) il munizionamento utilizzato;

                e) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

        5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza".

        5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

            b) all'articolo 241-bis, dopo il commi 4, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

        4-ter. IL comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze annate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

        4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

        4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n, 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete (SINANET) in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

        4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nel poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

        4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze annate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

        4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

        4-nonies. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della Difesa, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

            c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

        "5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze annate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».