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Articolo aggiuntivo n. 48.0.63 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Apicoltura in aree montane)

        1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,16 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».