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Articolo aggiuntivo n. 52.0.33 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

        1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 0,5 milione di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 329 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».