Articolo aggiuntivo n. 57.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
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testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

        1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

                "e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";

            b) al comma 2, dopo le parole: "e-bis)" sono aggiunte le seguenti: "e-ter)".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

        3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il temine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

        Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «319,5 milioni di euro per l'anno 2019, 324 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dai 2021».