Articolo aggiuntivo n. 57.0.35 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

        2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

            a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

            b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

            c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

            d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

            e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».