Articolo aggiuntivo n. 96.0.17 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 96.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo di ristoro finanziario)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo di ristoro finanziario» con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economa e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessari all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

        3. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del medesimo decreto, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

        4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.