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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/12/17

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e gas fino alla fine del comma con le seguenti:, di gas e del servizio idrico per le microimprese e per i consumatori l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il termine per l'emissione della fattura di conguaglio inizia a decorrere dal giorno in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul misuratore tramite la società distributrice.