Proposta di modifica n. 1.13
al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 05/12/2017 in Assemblea della Camera da Adriana GALGANO (Misto) e altri
testo emendamento del 05/12/17
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto o a distanza, fatto salvo che il fornitore abbia dato in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni al consumatore, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo, non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.