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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/12/17

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soli contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nel caso in cui le fatturazioni stimate siano imputabili a condotte del distributore quali: la mancata rilevazione dei dati reali, la mancata o tardiva comunicazione al venditore degli stessi, la comunicazione di letture stimate come dati reali, la mancata validazione di autoletture correttamente effettuate, la mancata sostituzione di contatori guasti o sospetti malfunzionanti ovvero di malfunzionamenti dei sistemi di fatturazione del venditore e/o mancato recepimento dei dati del distributore o delle autoletture, o ancora dalla mancata comunicazione delle autoletture da parte del consumatore, anche a fronte di solleciti del venditore e di persistenza della fatturazione sulla base di stime, la sospensione di cui al comma 2 si estende anche ai rapporti tra venditore e distributore ad eccezione delle azioni risarcitorie tra le medesime parti.