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Proposta di modifica n. 2.30 al ddl C.3265 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/12/17

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 9, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
   alla rubrica, dopo la parola: Vigilanza aggiungere le seguenti: e sanzioni.