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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
  370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.