presentato il 06/12/2017 in II Giustizia della Camera da Walter VERINI (PD) e altri 18 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 06/12/17
Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».
289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».