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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 170, sono inseriti i seguenti:
  170-bis. All'articolo 26, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa».
  170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.