Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 170, inserire il seguente:
  170-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 144, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Il decreto di cui al primo comma individua le residenze in aree di crisi nelle quali i termini di cui all'articolo 181, comma 1, sono dimezzati»;
   b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora dipendenti in servizio all'estero condividano, a qualsiasi titolo, l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 10 per cento»;
   c) all'articolo 173, comma 4, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;
   d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera»;
   e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia»;
   f) all'articolo 199:
    1) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;
    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La maggiorazione di cui al presente articolo non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di Missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1 del presente articolo»;
    3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti condividono, a qualsiasi titolo, l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione sia inferiore a centottanta giorni, la maggiorazione di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento».