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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 170 inserire il seguente:
  170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016-2019»;
   b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente, al comma 624, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.