Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

   Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
   2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
    «5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso».
   3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
    1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
   4) alla lettera b) sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.