presentato il 06/12/2017 in VI Finanze della Camera da Federico GINATO (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 06/12/17
Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.