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Proposta di modifica n. 1.29 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un sesto.».
  513-ter. La disposizione di cui al comma 513-bis si applica a partire dalle comunicazioni degli esiti del controllo per le quali il termine di trenta giorni non è ancora decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.