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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.385.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

nuova formulazione del 06/12/17

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.