Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.