presentato il 06/12/2017 in IX Trasporti della Camera da Michele Pompeo META (PD) e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 06/12/17
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
«Art. 173 | Comma 3 | 5 |
Comma 3-bis | 10» |