Proposta di modifica n. 1.30 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'esonero spetta altresì nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, purché risultino disoccupati da almeno sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.