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Proposta di modifica n. 1.106 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine concorrere ad equilibrare le disuguaglianze di genere nei trattamenti pensionistici in agricoltura, con effetto dal 1o gennaio 2018 la misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, limitatamente alle lavoratrici agricole e rispetto all'importo della misura vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è incrementata di 50 euro o, in ogni caso, di una quota di tale incremento tale da raggiungere e non superare il corrispondente importo previsto per il trattamento pensionistico dei lavoratori agricoli. 
  71-ter. Le disposizioni di cui al comma 71-bis si applicano nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui e per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 2.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020.