Proposta di modifica n. 1.54 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Al comma 76, capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni e in deroga agli articoli 4 e 22, comma 3, il contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1 lettera c) è prorogato sino a un limite massimo di sei mesi qualora siano stati previsti investimenti complessivi che necessitino di maggior tempo o siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane o la loro riqualificazione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.