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Proposta di modifica n. 1.32 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali sono aperti i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

nuova formulazione del 07/12/17

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.