Proposta di modifica n. 1.29 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie volte a finanziare l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.