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Proposta di modifica n. 1.76 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.