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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:
  253-bis. Entro il 30 giugno 2018 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare, non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  253-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 253-bis sono destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV).