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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
  270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
  270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.
  270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
  270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
  270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
  270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
  270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
  270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 625 con il seguente:
  625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.