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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/17

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
  264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.

nuova formulazione del 06/12/17

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
  264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».