Articolo aggiuntivo n. 3.0.1 al ddl S.1324-B in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/12/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari a tutela della popolazione residente)

        1. AI decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        ''6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

            a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

            b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 50 e 100 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)''.

            b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis''».