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Proposta di modifica n. 4.11 al ddl S.1324-B in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 06/12/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le elezioni devono prevedere l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con oneri a carico dell'Ordine. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono alloro interno il presidente di seggio».