Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.1324-B in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 06/12/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Individuazione e istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)

        1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

        2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'odontotecnico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».