presentato il 06/12/2017 in XII Igiene e sanita' del Senato da Andrea MANDELLI (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/12/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)
1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
''Art. 102. 1. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''.».