Articolo aggiuntivo n. 15.0.4 al ddl S.1324-B in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/12/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

        1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102. – 1. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

        2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''.».