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Articolo premissivo n. 01.128 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 12/12/17

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All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

        1. È riconosciuto costituzionalmente il diritto dell'essere umano di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

        2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

        a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

            b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

            c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

            d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».