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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl C.4605 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/12/17

  Al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non rivive a seguito di separazione o di scioglimento dei nuovi rapporti di convivenza.