presentato il 07/12/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Gianluca BENAMATI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 07/12/17
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine le seguenti: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».
8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.