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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 07/12/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Marco DONATI (PD)
  • status: Id. em. 1.27

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.