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Proposta di modifica n. 1.29 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/12/17

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018:
   CP: –160.000.000;
   CS: –160.000.000;
  2019:
   CP: 250.000.000;
   CS: –250.000.000;
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.