presentato il 07/12/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Caterina BINI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 07/12/17
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura dei 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.