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Proposta di modifica n. 1.59 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/12/17

Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:
  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.