presentato il 07/12/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Daniele MONTRONI (PD)
testo emendamento del 07/12/17
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«r) a tutti gli effetti di legge per «soggetti auto-produttori» si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».
331-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 331-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.