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Proposta di modifica n. 1.75 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/12/17

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 421, dopo le parole: del 14 agosto 2015, aggiungere le seguenti: a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350,;
   b) sostituire il comma 422 con il seguente: Alle imprese di cui al comma 421 il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto altresì per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.;
   c) dopo il comma 422, aggiungere il seguente: 422-bis. I contributi di cui ai commi 421 e 422 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   d) al comma 423, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422 e le parole: per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019-2021;
   e) al comma 424, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422.

  Conseguentemente, al comma 624 le parole: di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti: 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 per l'anno 2021.